FASE 2 ATTIVITÀ DI ADOZIONE DAI CANILI E GATTILI

È ripresa l'attività relativa alle adozioni di animali presso i canili e gattili del territorio, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e di altre norme di settore. Le strutture dovranno attenersi alle disposizioni circa la pulizia e la sanificazione degli ambienti, la regolamentazione degli ingressi e l'informazione agli utenti, nonché le misure necessarie per la protezione del personale negli ambienti di lavoro.

Attività ludico sportive
Per quanto concerne gli equini destinati all’attività ludico sportiva, dev’essere consentita la movimentazione a terra o montati al fine di garantire un’adeguata condizione psico – fisica necessaria al mantenimento del benessere degli animali stessi. Per cui, laddove, gli animali vengono detenuti in strutture quali ad esempio circoli sportivi e maneggi, dovrà essere permesso l’accesso agli affidatari e ai proprietari degli equini. Analogamente, anche per le attività ludico sportive che coinvolgono cani (ad esempio agility o sleddog), queste devono essere svolte nel rispetto delle norme di distanziamento evitando gli assembramenti.

Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali
Premesso che gli spostamenti relativi alla cura degli animali rientrano nell’ambito della deroga relativa ai motivi di salute, le attività delle organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali rientranti sotto il codice ateco 94 sono permesse, ivi compresi gli spostamenti volti all'accudimento e alla cura degli animali, da parte del personale delle associazioni.

Le attività di vendita al dettaglio di piccoli animali domestici sono espressamente consentite e a tal fine sono consentiti i movimenti a ciò connessi.

Servizi per gli animali da compagnia
Le attività di toelettatura non sono espressamente autorizzate dal DPCM. L’accudimento e la cura degli animali detenuti nei canili devono essere garantiti così come il servizio di accalappiacani.

Allevamento di animali da compagnia
Le attività di allevamenti professionali di animali da compagnia (e le attività connesse) sono espressamente autorizzate.

Allevamenti amatoriali di animali da compagnia e adozioni
Al fine di garantire il benessere degli animali è opportuno che siano non solo consentite ma favorite le adozioni degli animali ospitati in canili/rifugi e negli allevamenti amatoriali. In tale ottica gli ingressi nelle strutture da parte degli adottanti devono essere disciplinati nel rispetto delle norme comuni, volte a garantire il distanziamento sociale ed evitando assembramenti. Nel caso in cui l’animale sia destinato ad una adozione in altra Regione o Stato membro, devono essere utilizzati trasportatori autorizzati.

Trasporto animali
Sono autorizzati tutti i trasporti attinenti e connessi alle attività permesse dal DPCM del 26 aprile 2020, nonché tutte quelle motivate dalla necessità di tutelare la salute e il benessere animale. Si evidenzia che rientrano tra le movimentazioni ammesse, anche a livello extra-regionale, quelle idonee a permettere il corretto svolgimento delle attività di allenamento degli atleti professionisti e non, nonché quelle relative allo svolgimento dell’attività di commercio all’ingrosso di animali vivi, rientranti sotto il codice ateco 46.23.

Terapie assistite con gli animali
Sono, inoltre, consentite le terapie assistite con gli animali (TAA), che richiedono apposita prescrizione medica. Le TAA devono essere erogate da personale idoneo presso strutture o centri in possesso di nulla osta ed iscritti negli elenchi Regionali (o Digital Pet) e devono operare nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal DPCM. Resta inteso che queste attività devono essere vietate a soggetti, ivi compresi i conduttori e pazienti, sottoposti a provvedimenti sanitari per COVID-19 o con l’utilizzo di animali che provengano da nuclei dove sono stati sospettati o confermati casi della suddetta malattia.
 

Ultimo aggiornamento

21/05/2020