Unioni civili
Chi può costituire un'Unione Civile
Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:
• non essere sposati o parti di altra Unione Civile;
• non essere interdetti per infermità di mente (art.85 c.c.);
• non devono sussistere tra le parti rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.);
• nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'Unione civile dell'altra (art. 88 c.c.).
Come si richiede la costituzione dell'Unione Civile
La richiesta può essere fatta rivolgendosi all'Ufficio di Stato Civile via Roma 22 in Copparo (negli orari di apertura al pubblico) che, nella fase di redazione del processo verbale della richesta, inviterà le parti a ripresentarsi, per la dichiarazione di costituzione dell’unione, in una data, indicata dalle parti stesse, successiva di almeno quindici giorni, durante i quali sarà svolta l’attività istruttoria necessaria alla costituzione dell’unione.
Nella data fissata l’unione si costituisce mediante dichiarazione congiunta delle parti di fronte all’ufficiale di stato civile, di cui è redatto processo verbale sottoscritto dallo stesso ufficiale unitamente alle parti e ai due testimoni, cui seguono l’iscrizione e l’annotazione, rispettivamente nel registro provvisorio delle unioni civili e negli atti di nascita degli interessati.
Il cittadino straniero che vuole costituire un'Unione Civile in Italia deve produrre anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese nulla osta all'unione civile.
Le disposizioni transitorie della legge n° 76/2016 non danno specifiche indicazioni sul contenuto e sull'autorità competente all'emissione di tale dichiarazione. Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all'estero devono essere tradotti e legalizzati.
In caso di infermità o impedimento, comprovato tramite certificato medico o altra idonea certificazione, la dichiarazione può essere resa anche fuori dalla casa comunale.
Una procedura d'urgenza è garantita in caso di imminente pericolo di vita.
Scioglimento dell’unione civile
L’unione si scioglie quando le parti, o anche una sola di esse, abbiano manifestato la volontà di sciogliere il vincolo davanti all’ufficiale di stato civile. Decorsi tre mesi potrà essere poposta domanda di scioglimento.
Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di formare un'Unione Civile le parti possono:
- Scegliere il regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile.
Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione.
Gli stranieri possono scegliere l'applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni ( art.30 legge 218/2005). - Scegliere un cognome comune (art.1 comma 10 legge 76/2016).
La legge prevede che le parti possano scegliere un cognome comune scegliendolo tra i loro due cognomi oppure mantenere quello proprio.
Se si sceglie per un cognome comune è possibile anteporre o posporre al cognome comune scelto il proprio cognome se diverso.
Normativa di riferimento
La legge n° 76 del 2016 ha dettato le prime disposizioni sul nuovo istituto delle Unioni Civili.
Con DPCM 23/07/2016 n.144 sono sate fornite le prime indicazioni agli Ufficiali dello Stato Civile per istituire il Registro delle Unioni civili sul quale raccogliere le dichiarazioni dei cittadini che intendono costituirne una.
La più puntuale regolamentazione è affidata dalla legge n° 76 / 2016 all'emanazione di futuri decreti legislativi.