Autocertificazione

L’autocertificazione sostituisce un elenco di certificati dettagliati dalla legge, attestanti stati, fatti e qualità personali.
Nessun Ufficio pubblico o gestore di servizi pubblici può chiedere, per nessuna ragione, ai cittadini di procurarsi certificati di anagrafe o di stato civile;
le informazioni relative devono essere fornite con autocertificazione, sui moduli che ciascun Ufficio deve mettere a disposizione.

 

Come:
L’autocertificazione si fa riportando su un foglio di carta, anche utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio, che una volta compilato è firmato dal dichiarante, uno o più dei seguenti dati:

- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente;
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualifica tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario e/o sottoposto a provvedimenti penali, civili e amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- qualità di vivenza a carico ai fini fiscali;
- di non trovarsi nello stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.


Se il dichiarante è minorenne, interdetto o inabilitato, l’autocertificazione è fatta dal genitore, dal tutore o dal curatore.
Se il dichiarante è impedito a firmare provvede al caso il pubblico ufficiale (anche un funzionario comunale) nell’impedimento a dichiarare, l’autocertificazione è fatta da un familiare.
Se il dichiarante è cittadino extracomunitario può autocertificare solo i dati registrati in un Ufficio Pubblico Italiano.

Non è invece possibile autocertificare i seguenti documenti, che vanno invece presentati in originale:

- certificati medici, sanitari e veterinari;
- attestati di origine e conformità;
- marchi e brevetti.

La falsa dichiarazione delle autocertificazioni causa l’immediato decadimento dei benefici conseguiti e l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.