Autenticazione firma, copie e fotografie
L’autenticazione della firma è possibile per:
- dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà fatte per attestare stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza, riguardanti sé stesso o altre persone, non semplicemente autocertificabili da presentare a soggetti privati (a esempio, banche e assicurazioni);
- istanze (domande) a privati (per Uffici pubblici o gestori di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore);
- deleghe per la riscossione di benefici economici (a esempio, per pensioni o contributi) da parte di terze persone.
N.B. Le dichiarazioni sostitutive non possono contenere dichiarazioni di impegno, manifestazioni di volontà circa il fare o non fare, in un futuro prossimo o remoto, qualcosa. Pertanto non viene autenticata la firma su dichiarazioni con questi contenuti.
L’autenticazione delle copie è possibile per qualsiasi documento originale che venga esibito insieme alla corrispondente fotocopia è inoltre possibile chiedere la copia autentica degli atti e documenti originali depositati in Comune.
È esclusa la autenticazione della copia di un’altra copia, anche se a sua volta già autenticata.
In alcuni casi è possibile autodichiarare che la copia è conforme all’originale.
È possibile richiedere la legalizzazione della foto, quando sia prescritto per il rilascio di documenti personali.
L'interessato si deve presentare personalmente con la propria foto tessera da legalizzare e un documento di identità per il riconoscimento.
Può essere autenticata la fotografia anche di persona non residente, su esibizione di documento di riconoscimento;