Cittadinanza

La cittadinanza italiana può essere acquisita per:
A) Acquisizione per effetto di matrimonio
(artt. 5, 6, 7, 8 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91)

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. 2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

B) Acquisizione per beneficio di legge

Può essere richiesta da:
1) straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di 2° grado (nonno/a) sono stati cittadini italiani per nascita (art. 4, comma 1 della Legge 91/1992);

2) straniero nato in Italia, legalmente residente senza interruzioni nello Stato sino al compimento della maggiore età.
In questo caso l'interessato acquista la cittadinanza se entro il compimento del 19° anno di età rende apposita dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza (art. 4, comma 2 della Legge 91/1992)

C) Acquisizione per concessione
La naturalizzazione per concessione è disciplinata dall'art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, ai sensi del quale la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica.
In questo caso per informazioni in merito è competente la Prefettura.
Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.

D) Jure sanguinis
Riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di ceppo italiano
I figli nati all'estero da cittadino italiano acquisiscono dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana. [legge n. 555/1912]
Ai discendenti di seconda, terza, quarta generazione e oltre di nostri emigrati può essere riconosciuta la cittadinanza italiana.

Requisiti
Essere discendenti di emigrati italiani all'estero (i quali a loro volta non abbiano perduto la cittadinanza italiana).

Dove presentare la domanda:
- Residenti all'estero

Lo straniero di origine italiana, residente all'estero, deve rivolgersi all'Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all'estero.
- Residenti in Italia
Lo straniero di origine italiana, residente legalmente in Italia, che intende ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, deve presentare domanda, in carta resa legale, al Sindaco del Comune di residenza.
Modalità di gestione del procedimento nel Comune di Copparo
La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana con allegata la prescritta documentazione, deve essere:
- indirizzata al Sindaco del Comune di Copparo - Ufficio dello Sato Civile
- corredata di marca da bollo da € 16,00
- sottoscritta davanti al funzionario addetto a ricevere la documentazione presso l'Ufficio di Stato Civile. Dalla data di presentazione della domanda decorrono 180 giorni per la conclusione del procedimento.

Nota:
I cittadini interessati ad avviare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis dovranno concordare un appuntamento, contattando telefonicamente l'Ufficio di Stato Civile al numero 0532 864603 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.
In occasione dell’appuntamento, saranno fornite le informazioni relative alla gestione della procedura nel Comune di Copparo, con particolare riferimento alle diverse fasi a partire dalla verifica preliminare fino alla eventuale conclusione del procedimento.
L'Ufficio di Stato Civile non effettua esami, ricerche o quant'altro, non rilascia pareri su documentazione o richieste che pervengano in modi e forme differenti dalla procedura sopra indicata.


Documentazione da presentare
Lo straniero, per il riconoscimento della cittadinanza italiana, deve produrre i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal comune italiano ove egli nacque (comprensivo di tutte le annotazioni ed ovviamente essenziali le eventuali annotazioni in ordine di perdita e/o riacquisto della cittadinanza italiana);
2) atti di nascita, in copia integrale, muniti di traduzione ufficiale italiana di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
3) atto di matrimonio, in copia integrale, dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se contratto all'estero;
4) atti di matrimonio, in copia integrale, dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
5) atto di morte, in copia integrale, dell’avo italiano emigrato all’estero; la presentazione degli atti di morte dei discendenti è facoltativa e subordinata all’eventuale necessità di comprova della discendenza;
6) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero d'emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana attestante che l'avo italiano (indicando anche data e luogo di nascita), a suo tempo emigrato dall'Italia, non acquistò la cittadinanza dello stato estero d'emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato.
N.B. Qualora l'ascendente italiano, nato in Italia ed emigrato all'estero, abbia utilizzato il proprio nome e cognome in forme diverse, ovvero le generalità dello stesso siano indicate in modo diverso negli atti relativi ai discendenti, è necessario che esse vengano tutte riportate nel predetto certificato.
7) Passaporto.

Nota:
La domanda, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta resa legale e i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.
I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati dalla competente Autorità Italiana presente sul territorio estero (Ambasciata o Consolato Generale di Prima Categoria) salvo che non sia previsto l'esonero della legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate in Italia.
I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana.
L'ufficio, qualora ne ravvisi la necessità al fine dell'accertamento della discendenza jure sanguinis, si riserva la facoltà di richiedere la documentazione integrativa che di caso in caso si rendesse necessaria.
Nel caso di nomi, cognomi, date di nascita, età errati o altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall’Autorità Straniera.
Se l’atto riporta annotazione di rettifica, nella documentazione da allegare alla domanda dovrà essere presentata anche la relativa sentenza, tradotta e legalizzata.
Relativamente alle discordanze riscontrate, o richieste di documentazione integrativa, verranno comunicate come previsto dalla Legge 241/90 che regolamenta il procedimento amministrativo.


Normativa di riferimento
- Legge 13 Giugno 1912, n. 555 "Sulla cittadinanza italiana"
- Legge 5 Febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza"
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 Aprile 1991 "Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano"
- Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1.170 del 24 Febbraio 2003 "Problematiche lagate al rimpatrio dei cittadini argentini di origine italiana"
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 26 del 1° Giugno 2007