Segnalazione certificata SCIA per cambio immagine pubblicitaria

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CAMBIO MESSAGGIO PUBBLICITARIO

Con l’entrata in vigore delle modifiche all’ articolo 19 della legge 241/90 introdotte dalla legge di conversione n. 122/2000 le richieste di Autorizzazione per cambio immagine di mezzi pubblicitari già autorizzati , su suolo pubblico, presentate da Ditte/Imprese sono sostituite dalla S.C.I.A.- Segnalazione Certificata di Inizio Attività
L’ interessato, a nome per conto della Ditta/Impresa, segnala (in carta libera) di cambiare il messaggio pubblicitario segnalando   l’ubicazione, la dicitura del nuovo messaggio pubblicitario .


Attesta che il messaggio possiede le caratteristiche ed i requisiti previsti dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione.
Dichiara di essere a conoscenza degli obblighi di verifica ai sensi dell’ articolo 54 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, il n. e la data .dell’autorizzazione già in essere per l’installazione del mezzo pubblicitario stesso, il numero di prot. e la data del Nulla Osta della Provincia o altro Ente proprietario della strada.

 Il pagamento dell' imposta deve essere effettuato presso l' Ufficio Tributi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Allegati :
Copia del documento di riconoscimento

Bozzetto a colori del nuovo messaggio pubblicitario e relativa fotografia.

Normativa di riferimento:

D.P.R. 445/2000;

L. 241/90 e s.m.i. - Legge di conversione n. 122/2000 ,
Regolamento del nuovo Codice della Strada (DPR 495/1992)
·

Art. 48 (art.23 CdS) - Dimensioni
1.
I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall’art. 23 del CdS se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di sei metri quadrati.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti Comunali

· Art. 49 (arti 23 CdS) - Caratteristiche
1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare,che in ogni caso non può generare confusioni con la segnaletica stradale. Particolare cautela nell’uso del colore rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità di intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali di pericolo, precedenza e d’obbligo, limitandone le percettibilità.
4. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 metri rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 metri rispetto al piano della carreggiata.

· Art. 50 (art 23 CdS) – Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi –
1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, non possono avere luce intermittente, né di intensità superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.
2. le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell’uso del colore rosso e del colore verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità di intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiori a 300 metri, fuori dai centri abitati, è vietato l’uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 metri dal bordo delle carreggiata.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
4. Nei centri abitati si applicano le norme previste dai regolamenti comunali.

· Art. 51 (art. 23 CdS) – Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza -

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h,salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
a) 3 m dal limite della carreggiata;
b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;
h) 250 m prima delle intersezioni;
i) 100 m dopo le intersezioni;

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui,lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non
inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
b) in corrispondenza delle intersezioni;
c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:
a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel
senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.
6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed
entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte
stradale.
7. Fuori dai centri abitati può essere collocata , per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.
9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, è subordinata, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela

· Art. 52. 8art. 23 CdS) - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio-
1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8 per cento delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio,
2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.
3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.
4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento.

D.lvo del 15/11/93 n. 507

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