Produttori agricoli

Gli Imprenditori Agricoli ai sensi dell'art. 4 co. 1 D.Lgs 18 maggio 2001, per vendere al dettaglio su tutto il territorio della Repubblica  in forma itinerante i prodotti  provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, compresi i prodotti derivati ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici, devono: 

1) essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 ;
2) fare preventiva comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione;
3) osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune, le aziende possono esercitare.

Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

Per la vendita al dettaglio in locali aperti al pubblico le aziende devono fare preventiva comunicazione al comune in cui si intende esercitare la vendita.

Per la vendita al dettaglio mediante utilizzo di posteggio, devono effettuare preventiva comunicazione al comune in cui si intende esercitare la vendita con contestuale richiesta di assegnazione del posteggio.