Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Questa attività commerciale può essere svolta:

a) su posteggi dati in concessione per 10 anni;
b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante.

Autorizzazione Tipo B

Per esercitare la vendita al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante, ai sensi dall'art. 28 del Dlgs. n. 114 del 1998  così come modificato dall'art. 70 del D.Lgs. n. 59/2010, il richiedente deve presentare domanda al Comune dove intende avviare l'attività.

L'autorizzazione per il commercio itinerante, abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonchè nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

In base all'art. 3 della Legge Regionale  n. 12/1999, possono svolgere l'attività in forma itinerante:

- nella Regione Emilia-Romagna, gli operatori  in possesso di autorizzazione tipo A (commercio su posteggio fisso); 
- in qualunque Regione italiana gli operatori  in possesso di autorizzazione tipo B.

Per il rilascio di una nuova autorizzazione è  necessario allegare due marche da bollo da € 14,62 (una sulla domanda e una per l'autorizzazione). Nel caso invece di subingresso è sufficiente una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attivita') da effettuarsi su apposito modulo in carta libera.