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Amministrazione aperta

La Legge 134/2012, contenente le "Misure per la crescita del Paese", all'articolo 18 ribadisce gli obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa, enfatizzandone le conseguenze in caso di violazione.
Il legislatore attribuisce grande rilevanza alla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione ed alla conoscibilità dei dati e delle informazioni relativi alle decisioni che comportano spesa di denaro pubblico che costituiscono uno dei fattori sui quali può e deve basarsi ogni impegno per la crescita produttiva e imprenditoriale e per lo sviluppo del sistema Italia.
La pubblicazione delle informazioni sull'attività pubblica è direttamente collegata e strumentale alla prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, ma anche alla buona performance nell'erogazione di servizi al cittadino.
Cosa stabilisce, in sintesi, la legge 134/2012, all'art.18:

  • prevede un primo obbligo di immediata attuazione (entro il 31 dicembre 2012) di fornire una visibilità totale degli interventi delle amministrazioni dirette ad erogare sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art.12 della L.241/1991 ad enti pubblici e privati, mediante pubblicazione nella home page dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito»;

in particolare, nei siti web devono essere indicati obbligatoriamente:
a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
b) l'importo;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

  • un secondo obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2013; per le concessioni di vantaggi economici successivi l'entrata in vigore del decreto legge, la pubblicazione ai sensi del citato articolo, costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000,00 € nel corso dell'anno solare previste sopra, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.

La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art.30 del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs.vo104/2010.


Informazioni e dati soggetti all'obbligo di pubblicazione
Per consultare le informazioni e di dati soggetti all'obbligo di pubblicazione ai sensi della Legge 134/2012 (dati relativi a vantaggi di qualunque genere a imprese, attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati) cliccate sui collegamenti qui sotto, distintamente per ogni Area dell’Unione.

Nel caso in cui non troviate i dati soggetti a pubblicazione obbligatoria, consultate direttamente il Responsabile dell’Area interessato.

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