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Pagare una multa

Cosa occorre sapere

Pagamento verbali del Codice della Strada tramite avviso di violazione per divieti di sosta
Per effettuare il pagamento con tali avvisi (foglietto verde) occorre recarsi entro 10 giorni dalla data riportata sull'avviso stesso presso un ufficio postale, utilizzando l’allegato bollettino di versamento. In caso ciò non avvenisse per scelta, per dimenticanza o per mancanza di tempo, si attiverà la procedura di notifica del verbale con spese a carico del trasgressore/proprietario del veicolo. Si consiglia comunque, se ritenuto opportuno, contattare telefonicamente il comando, o presentarsi personalmente, per verificare l’eventuale possibilità che il verbale non sia stato ancora spedito.
In caso di violazioni che comportano la decurtazione di punti sulla patente di guida, è necessario che il verbale sia prima notificato, pertanto non è consentito il pagamento immediato ma occorrerà attendere la notifica del verbale.

Pagamento verbali del Codice della Strada contestati immediatamente o notificati per posta
Una volta ricevuta la copia della contestazione o la notifica, si può effettuare il pagamento entro 60 giorni presso un ufficio postale utilizzando l’allegato bollettino di versamento.                                                                                                                
Qualora il verbale riguardasse un accertamento di violazione dell’art. 142 del Codice della Strada effettuato a mezzo diapparecchiatura elettronica per il controllo della velocità (autovelox e simili), si può richiedere la prova fotografica:
- a mezzo posta o fax, unitamente alla copia della carta di identità del conducente/propriaetario e a quella del verbale;
-
personalmente, presentandosi al comando sito in via Mazzini 47, Copparo.
Per informazioni contattare l'ufficio verbali dalle ore 9.30 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato al n. tel. 0532 864655 - 654 o tramite fax allo 0532 864653.

Ricorso contro un verbale per violazione al codice della strada   
Il verbale può essere consegnato direttamente dagli enti accertatori
al momento della contravvenzione (cosiddetta contestazione immediata) oppure essere notificato in un momento successivo, nel caso in cui l‘infrazione sia stata rilevata in assenza, nel caso in cui l’organo di polizia fosse nell’impossibilità di fermare il mezzo o nei casi previsti dall’art. 201 c. 1 bis del Codice della Strada, come per l'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia
stradale (autovelox).
Qualora la violazione non possa venire contestata immediatamente, il verbale deve essere notificato
entro 90 giorni dall’accertamento; i predetti termini possono variare nel caso in cui non risultino dai pubblici registri, o nell’archivio nazionale dei veicoli, l’intestazione del veicolo stesso e le altre indicazioni identificative degli interessati, o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

L‘automobilista ha tempo 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione per pagare oppure presentare ricorso, in carta semplice, al Prefetto di Ferrara - Corso Ercole I° D’Este civ. 26 - per il tramite dell’ufficio o comando cui appartiene l‘organo accertatore, a mezzo consegna diretta o con raccomandata A.R. L'ente accertatore deve trasmettere al prefetto entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso una memoria per confermare o respingere il ricorso.
In alternativa al ricorso al prefetto l‘automobilista può fare ricorso contro il verbale, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, al Giudice di Pace di Copparo
, per le violazioni commesse nel Comune di Copparo, Formignana, Ro, tresigallo, Jolanda di Savoia.

Consigli:
a) controllate se il verbale vi è stato notificato regolarmente entro 150 giorni dalla violazione;
b) valutate sempre bene se esistono motivi validi e dimostrabili per contestare il verbale; questi vanno esposti chiaramente nel ricorso; altrimenti c‘è il rischio che il prefetto o il giudice di pace respingano il ricorso e la sanzione venga raddoppiata;
c) Attenzione: il ricorso può essere presentato solo avverso il verbale notificato e non contro il preavviso di contravvenzione, che è il foglietto verde lasciato sul parabrezza delle auto in sosta!.

Provvedimento del Prefetto
Il Prefetto ha tempo 120 giorni dalla ricezione della memoria da parte dell'ente accertatore per accogliere o rigettare il ricorso, emettendo in questo ultimo caso ingiunzione di pagamento per il doppio della sanzione iniziale.
L'ordinanza-ingiunzione con la quale viene respinto il ricorso deve essere notificata entro 150 giorni dall'adozione del provvedimento. Quindi i tempi di attesa per conoscere l'esito di un ricorso possono essere 330 giorni (60+120+150) dal momento della presentazione del ricorso.
Il silenzio, cioè la mancanza di risposta da parte del Prefetto, significa accoglimento del ricorso
.
Se l'ingiunzione di pagamento viene notificata oltre i 330 giorni dalla presentazione del ricorso, l‘automobilista può impugnare l‘ingiunzione davanti al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notificazione, chiedendone l‘annullamento per prescrizione.

Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione all'ufficio indicato sull’ingiunzione.
Se non si è invece d‘accordo con l‘ingiunzione del Prefetto, vi è ancora la possibilità di proporre opposizione contro la stessa davanti al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica. Anche in questo caso il ricorso non può essere inoltrato al giudice con plico postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria con consegna a mani del cancelliere.
Consigli:
a) guardare la data riportata sull’ordinanza-ingiunzione per verificare se sono trascorsi più di 330 giorni dalla data di presentazione o spedizione tramite raccomandata AR del ricorso. Per i 120 giorni entro i quali deve essere adottato il provvedimento del prefetto vale la data in cui l‘ingiunzione è stata emessa dal prefetto e non quella in cui è stata notificata all’automobilista.
b) Se si vuole fare ricorso contro l‘ingiunzione bisogna considerare anche qui bene se i motivi di ricorso in vostro possesso siano più che validi.

Ultima modifica dei contenuti: 01/09/2011

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