PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE - MOVE IN

Nel periodo 1° ottobre 2024 – 31 marzo 2025 scattano le misure in materia di qualità dell'aria, in ottemperanza al Piano Aria Integrato Regionale (Pair 2030).
In tutti i Comuni della pianura dell’Emilia-Romagna sotto i 30.000 abitanti, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, non potranno circolare i veicoli diesel fino a Euro 4 compreso, benzina fino a Euro 2 compreso, gpl/benzina e metano/benzina fino a Euro 1 compreso e ciclomotori e motocicli fino a Euro 1 compreso.

Con Ordinanza sindacale n. 11 si rinnovano per il periodo 1° ottobre 2024 - 31 marzo 2025 le misure in materia di qualità dell'aria in ottemperanza al Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030):

1. nel periodo 01/10/2024 – 31/03/2025, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell’area del centro abitato di Copparo, come da planimetria allegata, dei seguenti veicoli privati:
- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nei seguenti giorni di festività: 1° novembre, 8 dicembre, Natale, Santo Stefano, 1° gennaio, 6 gennaio.

2. nel periodo 01/10/2024 – 31/03/2025, in tutto il territorio comunale:
2.1 il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
2.2 il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall’amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;
2.3 il divieto di abbruciamento, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell’articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 152/2006 incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall’Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
2.4 al divieto di cui al punto 2.3, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l’abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l’area su cui si pratica l’abbruciamento non sia raggiungibile dalla “viabilità ordinaria”, come di seguito specificato:
- per due giorni totali, nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 marzo di ciascun anno;
- esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo;
in quanto il Comune di Copparo rientra nelle zone agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

3.    durante la stagione termica 2024-2025, in tutto il territorio comunale:
- obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

4.    le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l’anno:
4.1 il divieto di installare nuovi generatori a biomassa legnosa per riscaldamento a uso civile con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “5 stelle”;
4.2 l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
4.3. l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti;

5.    nel periodo 01/10/2024 – 31/03/20245 l'adozione delle seguenti misure emergenziali, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Ferrara, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:
5.1 in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;
5.2 in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui alla presente lettera le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030;
Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

6.    l’area del centro abitato del Comune di Copparo in cui si applica il divieto di circolazione di cui al punto 1 della presente Ordinanza è individuata nella planimetria costituente l’allegato n. 1.
Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti itinerari stradali di accesso e uscita ai parcheggi scambiatori, individuati nell’allegato n. 1:
.    Via Provinciale per Formignana, via Mazzini, via Primo Maggio (da via Mazzini a Via Verdi) e via Verdi (da via I° Maggio all'accesso al parcheggio) per il parcheggio ex Berco.
.    Via Michelangelo (dalla intersezione con via Leonardo da Vinci a Viale Ricci) per il parcheggio Berco;
.    Via Guarda, via Alighieri (da via Guarda a via Pavese), via Pavese per il parcheggio di Piazza Maestri del Lavoro e piazza Euro Fabbri;

7.  Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui al precedente punto 1 i seguenti veicoli:
.    autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
.    autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
.    autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A, allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030);
.    veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022, come disposto dall’ordinanza n. 1 del 10/01/2024;

8.    Altri veicoli ad uso speciale oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione: (vedi punto B. allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030):
.    veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;
.   veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (es. autobus di linea, scuolabus, ecc.);
.   veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
.   veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
.    veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
.    veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
.    veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
.   veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
.   veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;
.   veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune;
.    autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.

Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:
.    veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
.    veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.


MOVE-IN MONITORAGGIO VEICOLI INQUINANTI
Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) è un servizio della Regione Emilia-Romagna che promuove un nuovo modo di guidare, più responsabile, per i proprietari di veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione per motivi ambientali.
Move-In è disponibile in Emilia-Romagna a partire dal 1° gennaio 2023. Da questa data è possibile aderire sulla piattaforma dedicata alla Regione Emilia-Romagna sul portale MOve-IN.
Chi aderisce volontariamente al servizio riceve una soglia di chilometri, limitando così le emissioni inquinanti del proprio veicolo. Move-In premia inoltre gli stili di guida virtuosi (ecodriving), aggiungendo chilometri bonus alla soglia chilometrica annuale assegnata al veicolo.
Come funziona?
A ogni veicolo che aderisce al servizio viene assegnato un tetto massimo di chilometri che possono essere percorsi annualmente sull’intero territorio dei comuni interessati dalle limitazioni alla circolazione previste dal Piano Aria Integrato Regionale – PAIR. Una scatola nera (black-box) viene installata a bordo del veicolo e rileva i chilometri percorsi su tutti i tipi di strade, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.
Aderendo al sistema Move-In, quindi, il veicolo non sarà più soggetto ai blocchi orari e giornalieri normalmente in vigore, ma sarà invece monitorato secondo le modalità sopra descritte.
Raggiunto il tetto massimo di percorrenza assegnato, il veicolo aderente a Move-In non potrà più circolare nei territori dei comuni che adottano limitazioni alla circolazione per motivi ambientali sino al termine dell’anno di adesione al servizio.
I chilometri reali percorsi dal veicolo e monitorati dalla black-vengono progressivamente scalati dalla soglia dei chilometri concessi e sono registrati sulla piattaforma telematica dedicata. Il saldo dei chilometri percorsi è aggiornato giornalmente, con l’aggiunta della frazione di chilometri guadagnati con uno stile di guida virtuoso.
Sarà sempre possibile per l’utente controllare i chilometri residui via app o dal sito web.
Il superamento o meno della soglia chilometrica potrà essere verificato anche dagli operatori di polizia, via app o dal sito web.
In caso di controllo su strada, la circolazione con un veicolo che ha superato la soglia chilometrica sarà passibile di sanzione secondo le specifiche ordinanze comunali.
Il servizio Move-In non è valido in caso di applicazione di misure emergenziali né durante le Domeniche ecologiche, dove previste. In questi casi, anche i veicoli che aderiscono al servizio saranno soggetti alle limitazioni della circolazione.

Ultima modifica dei contenuti: 27/09/2024